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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)

Facility Services

di
privis Italia gestione immobiliare di N. Eisendle
con sede in 39040 Racines, San Giovanni 22
sede operativa a 37010 Costermano sul Garda, Piazza Giov. Batt. Ferrario 2
Codice fiscale: SNDNTL86A48M067Z - Partita IVA: 03112370212
di seguito anche "privis"

Aggiornate a giugno 2021

Art. 1 CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Ogni offerta e fornitura di servizi di privis Italia gestione immobiliare di N. Eisendle (di seguito indicata per brevità con "privis") è soggetta esclusivamente all’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto (abbr. CGC).

2. Dette Condizioni generali sono parte integrante di ogni contratto concluso da privis con i propri clienti in relazione alla fornitura di servizi, salvo quando diversamente ed espressamente concordato per iscritto. 

3. Non si applicheranno eventuali termini e condizioni contrattuali del cliente o di terzi che divergano dalle presenti CGC. Una siffatta applicazione è parimenti esclusa anche quando privis non ne contesti separatamente e specificatamente la validità. Eventuali rimandi di privis a scritti contenenti le condizioni proprie del cliente o di terzi ed espliciti richiami delle stesse non costituiranno accettazione della validità delle suddette condizioni. Non trovano altresì applicazione usi e costumi locali.

4. privis si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti CGC. Le modifiche produrranno efficacia previa pubblicazione sulla pagina web all’indirizzo www.privis.it ed entreranno in vigore automaticamente per tutti i contratti stipulati successivamente.

5. Le modifiche si intendono tacitamente accettate anche con riferimento ai rapporti contrattuali in essere se il cliente non vi si opporrà entro il termine di 4 (quattro) settimane dalla pubblicazione. In questo caso, il silenzio vale come assenso e alla loro pubblicazione le CGC modificate diventano oggetto del contratto o dei contratti in questione.

 

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. In qualità di prestatore di Facility Services, privis presta i seguenti servizi:

Questi servizi includono interventi di cura e ordinaria pulizia di spazi interni, aree esterne, parcheggi, garage e strutture esterne. Gli interventi straordinari, come il lavaggio dei garage e la pulizia di vetri e finestre, vengono svolti una tantum su incarico.

2. Anteriormente alla stipula del contratto, il cliente dovrà specificare i servizi di cui intende fruire rispetto a quanto indicato al comma 1. 

 


ART. 3 OFFERTA | STIPULA DEL CONTRATTO

1. Le offerte di privis non sono vincolanti salvo quando espressamente definite come tali.

2. Un contratto con privis si ritiene concluso quando l'ordine o l'offerta di incarico firmati siano trasmessi a privis a mezzo posta o via e-mail.

 

ART. 4 RISOLUZIONE, DURATA DEL CONTRATTO E CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. Per i servizi elencati all’art. 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, si considerano pattuite le seguenti durate del contratto e modalità di risoluzione contrattuale:
Pulizia abitazioni: i contratti di pulizia di abitazioni sono stipulati a tempo indeterminato e ciascuna delle parti ha facoltà di risolvere il contratto a fine mese rispettando il termine di preavviso di un mese.
Cura giardini: i contratti di cura del verde sono stipulati a tempo indeterminato. I servizi rientranti nella manutenzione giardini saranno forniti da privis nel periodo che va dal 15 aprile al 30 ottobre di ogni anno. Eventuali servizi prestati al di fuori di questo periodo saranno addebitati separatamente. I contratti per la manutenzione dei giardini potranno essere risolti da ciascuna delle parti, per il periodo di applicazione successivo, entro il 1° marzo di ogni anno e rispettando il termine di preavviso di un mese. 
Manutenzione ordinaria: i contratti relativi alle pulizie di manutenzione ordinaria sono stipulati a tempo indeterminato e possono essere risolti da ciascuna delle parti a fine mese rispettando un termine di preavviso di tre mesi.
Manutenzione straordinaria: gli interventi di pulizia straordinaria sono forniti da privis una tantum. Non è consentito il recesso successivo all’accettazione dell’offerta da parte del committente. Le offerte hanno validità due mesi.

2. Per ogni altro servizio fornito da privis, si applicano la durata del contratto e i termini di risoluzione specificati nel rispettivo ordine e/o nella rispettiva conferma d'ordine.

 


ART. 5 ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI

1. L'entità dei servizi da prestarsi a cura di privis è specificata in dettaglio nell’offerta di privis formulata sulla base delle indicazioni del cliente e contenente un elenco definitivo degli interventi. Successivamente all'accettazione dell'offerta da parte del cliente, eventuali modifiche all’entità dei servizi saranno subordinate a conferma scritta da parte di privis. I prezzi indicati nella conferma d'ordine o nell'offerta di privis si riferiscono meramente ai servizi ivi espressamente indicati, ma non a eventuali servizi aggiuntivi, i quali saranno addebitati separatamente.

2. In adempimento dei propri obblighi di informazione, dichiarazione e avvertimento, il cliente è tenuto a supportare al meglio privis nella fornitura dei servizi contrattuali, così da rendere possibile una sua regolare ed efficiente prestazione dei servizi. Il cliente consentirà l’accesso di privis, in modo tempestivo e completo, ad ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della fornitura del servizio, anche quando tali informazioni e documentazioni dovessero diventare note solo in fase di esecuzione dell'ordine. Il cliente rimborserà a privis ogni onere aggiuntivo quando, in ragione di informazioni errate, incomplete o successivamente modificate dal cliente, si producessero ritardi o privis dovesse ripetere la fornitura dei propri servizi.

3. Nella fornitura dei servizi costituenti oggetto del contratto, privis ha facoltà di procedere, a propria discrezione, a eseguire in prima persona le prestazioni, avvalersi in tutto o in parte di soggetti terzi competenti e/o sostituire tali servizi ("attività di terzi").

4. Nell’ambito della cosiddetta attività di terzi, l’affidamento dell’incarico a soggetti diversi avviene in nome del cliente. Dal canto proprio, privis selezionerà accuratamente questi soggetti terzi assicurandosi che gli stessi siano in possesso delle necessarie qualifiche professionali.

 

ART. 6 COMPENSO

1. Tutti i prezzi si intendono al netto più IVA di legge e sono dovuti in pagamento alla fatturazione.

2. In caso di ritardo del cliente nel pagamento da corrispondere a privis, gli interessi di mora saranno dovuti anche in assenza di sollecito e calcolati ai sensi del DLgs. 09.10.2002, n. 231. In questo caso, il cliente è tenuto altresì a rimborsare a privis ogni spesa correlata alla riscossione (spese legali, spese di riscossione, onere pratica e oneri postali, ecc.)

3. Ai fini del computo del prezzo sono determinanti le informazioni fornite dal cliente, ad esempio le specifiche e l’indicazione dei metri quadrati. privis ha facoltà di procedere a un aumento di prezzo qualora le informazioni fornite dal cliente si discostino dalle circostanze reali comportando per privis un maggior onere di lavoro.

4. I prezzi pattuiti sono soggetti a rivalutazione monetaria. Le parti convengono di riferirsi, come indicatore, all'indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)” pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La base di calcolo ai fini della rivalutazione monetaria è costituita dall’indice reso pubblico per il mese di stipula del contratto. All'inizio di ogni anno, l'adeguamento del prezzo sarà calcolato in base alla differenza tra l'ultimo indice mensile pubblicato per l'anno concluso e l’indice iniziale. 

5. Nel luogo di esecuzione delle prestazioni, il cliente è tenuto a fornire a privis la possibilità di attingere ad acqua e corrente elettrica. I relativi costi sono a carico del cliente.

6. Salvo ove diversamente concordato per iscritto, privis non ha nei confronti del cliente alcun obbligo di risultato particolare, avendo diritto al compenso indipendentemente dall’esito della propria attività.

7. Qualora il cliente ritardi nel pagamento di quanto dovuto, nell’ambito degli altri contratti eventualmente stipulati con lo stesso cliente, privis potrà esigere il pagamento immediato di tutte le prestazioni, complete o parziali, già eseguite. 

8. Il cliente non ha diritto di compensare i pagamenti dovuti a privis con contropretese asserite o eventualmente esistenti.

 


ART. 7 RITARDO NELLE PRESTAZIONI/CONSEGNE

1. privis non risponde di ritardi nell'esecuzione o nella consegna dovuti a cause di forza maggiore. Rientrano fra i casi di forza maggiore, in particolare, gli eventi naturali, le guerre, sommosse, pandemie, gli scioperi, il terrorismo, vincoli e restrizioni imprevisti imposti dalle autorità e altre circostanze che, in assenza di colpa da parte di privis, portino a un ritardo nell'esecuzione o nella consegna.

2. In presenza di cause di forza maggiore, privis ha il diritto di sospendere l’esecuzione dei lavori per l’intera durata dell’evento oppure di recedere, in tutto o in parte, dal contratto.

3. Salvo quando espressamente convenuti come vincolanti, i termini di consegna o di servizio indicati sono da considerarsi approssimativi e non vincolanti. Le scadenze con valore vincolante devono essere stabilite per iscritto ovvero confermate da privis per iscritto.

 

ART. 8 CLAUSOLA DI CONCORRENZA

Il cliente si impegna a non sottrarre personale impiegato da privis, sia per tutta la durata del rapporto contrattuale in atto con privis che fino a 9 (nove) mesi dalla cessazione del contratto. Il cliente che violi tale clausola è obbligato al pagamento di una penale contrattuale pari a € 5.000 per ogni dipendente sottratto. privis si riserva inoltre il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento danni.

 


ART. 9 GARANZIA E RISARCIMENTO DANNI

1. In caso di vizi, il cliente è tenuto a segnalarli per iscritto, opportunamente motivati, entro 48 (quarantotto) ore dalla prestazione del servizio. L'onere della prova ricade esclusivamente sul cliente. 

2. Qualora privis rimedi a vizi esulanti dalla garanzia o fornisca altri servizi o lavori in economia, tali interventi saranno addebitati a parte al cliente in base al listino prezzi in vigore al momento della prestazione del servizio.

3. privis risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. La responsabilità si prescrive trascorsi 6 (sei) mesi da quando il cliente venga a conoscenza del danno e del soggetto che lo ha cagionato.

4. privis non risponde dei danni prodottisi nonostante il regolare adempimento del contratto. È esclusa la responsabilità di privis per danni indiretti, guadagno sfumato, mancato risparmio, danni conseguenti e patrimoniali, danni da pretese di terzi e per la perdita di chiavi e oggetti consegnati a privis, nonché per danni di altro genere.

 

ART. 10.    RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Stante un grave e giustificato motivo, ed escluso il diritto del cliente al risarcimento, privis può trattenere o interrompere con effetto immediato la prestazione di ogni servizio, e precisamente per tutta la durata del motivo ossia fino all’eliminazione del rischio di reiterazione. Il cliente risponde di tutti i costi derivati a privis in conseguenza di tali eventi e delle circostanze correlate. Un grave e giustificato motivo sussiste in particolare, ma non esclusivamente, in caso di :

2. In caso di impossibilitata fornitura del servizio ai sensi dell'articolo 1463 c.c. ovvero in caso di oneri eccessivi ai sensi dell'articolo 1467 c.c., privis potrà recedere dal contratto con effetto immediato, lasciando escluso il diritto del cliente al risarcimento dei danni.

 


ART.11 PROTEZIONE DEI DATI

1. privis riserverà un trattamento confidenziale ai dati personali dei clienti e di terzi. Il trattamento dei dati sarà conforme ai principi di correttezza, legalità e trasparenza.

2. Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto e con integrale rimando alle norme a protezione dei dati personali contenute nel Decreto legislativo 30.06.2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni e nel Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR"), il cliente acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali. Accettando le presenti CGC, il cliente dichiara inoltre di aver ricevuto e letto le informative sulla protezione dei dati previste dalle suddette disposizioni di legge, di averne preso atto e di accettarle senza restrizioni. 

3. Il cliente autorizza espressamente privis ad informarlo in merito a innovazioni e modifiche di prodotti e servizi oltre che, in generale, alle novità (anche tramite newsletter o simili).

2. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento per iscritto mediante e-mail o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 


ART. 12 ALTRE DISPOSIZIONI 

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono esclusivamente soggette al diritto italiano, da applicarsi a tutti i rapporti contratti da privis. 

2. Salvo quando la legge preveda un foro imperativo, si considera pattuito come foro competente il solo tribunale di Bolzano (Italia). privis è comunque libera di rivendicare i propri diritti presso la sede legale o il luogo di residenza del cliente.

3. Non sussistono patti orali accessori alle presenti CGC. Eventuali integrazioni, pattuizioni accessorie o modifiche produrranno effetti sono se stipulate in forma scritta. Ciò vale anche per la deroga all’obbligo della forma scritta, laddove come tale si considera anche il messaggio di posta elettronica.

4. L'inefficacia giuridica di singole parti e clausole del contratto e/o delle presenti CGC non pregiudica l'efficacia o validità delle restanti disposizioni.

5. Le parti contraenti convengono inoltre che eventuali lacune normative andranno colmate a senso e avuto riguardo per la presunta volontà dei contraenti.